mercoledì 25 febbraio 2009

Ufficio Scolastico Regionale



Mission
(Testo tratto dal D.P.R. N.260 del 21 dicembre 2007 "Regolamento di riorganizzazione del M.P.I.")

L’USR per la Calabria, ufficio di livello dirigenziale generale, costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, è articolato per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e supporto alle scuole, denominati Uffici Scolastici Provinciali.
Le funzioni nelle quali l’USR si articola sono le seguenti:

* Vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati.
* Cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti;
* Provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giungo 1999, n.233.
* Il Direttore Generale dell’USR per la Calabria
o adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro;
o formula al dipartimento per la programmazione del MPI proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale;
o provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell’amministrazione regionale;
o da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l’uniformità dell’azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza;
o ai sensi dell’art.117 della Costituzione, ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;
o integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della Regione Calabria nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
o promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali; cura i rapporti con l’Amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti nonché l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
o esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia;
o assegna alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie;
o svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l’efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano dell’offerta formativa;
o assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’Amministrazione centrale;
o assicura la diffusione delle informazioni;
o esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

Nessun commento:

Posta un commento